È stato
pubblicato ieri sul supplemento 93L della Gazzetta Ufficiale n. 194 il decreto
del Fare: Dl 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge 98/2013, in vigore
da oggi. Il decreto contiene interventi per il mondo produttivo e per le
famiglie (si vedano le schede).
Nel testo definitivo viene fatta chiarezza anche in ordine alla riduzione contributiva in materia di oneri previdenziali e assicurativi per le prestazioni di lavoro svolte in montagna (per gli altri contenuti fondamentali del nuovo testo normativo si legga la scheda a fianco). In particolare, gli sgravi contributivi spettanti agli imprenditori agricoli che operano in zone montane o svantaggiate sono estesi alle cooperative di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli relativamente ai prodotti conferiti dai soci operanti nelle predette zone montane o svantaggiate. I soci possono ottenere i prodotti conferiti anche mediante contratti di soccida.
Per meglio chiarire il tema è necessario ricordare il quadro normativo di riferimento. L'articolo 9, comma 5 della legge 67/1988 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15% dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40%, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento».
Al riguardo si erano verificate alcune incertezze interpretative. In primo luogo si presentava il problema delle cooperative che trasformavano a valle i prodotti agricoli ottenuti dai soci in montagna e chiedevano se anch'esse potessero ottenere gli sgravi contributivi. In secondo luogo ci si chiedeva se fossero agevolate le attività di allevamento svolte nelle zone montane o svantaggiate in forza di contratti di soccida, in quanto il proprietario degli animali non avrebbe impiegato manodopera dipendente, che in forza del contratto è assunta dal soccidario. In conseguenza l'Inps non concedeva le agevolazioni contributive di cui all'articolo 9 del Dl 67/1988 alle cooperative di macellazione relativamente agli animali conferiti dal soccidante. Ora, con la norma interpretativa contenuta nell'articolo 32, comma 7 ter del Dl 69/2013 la questione viene risolta positivamente e con effetto retroattivo.
Fonte (http://www.ilsole24ore.com/) Autore: Gian Paolo Tosoni | |
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-08-21/sgravi-lagricoltura-estesi-filiera-064355.shtml?uuid=AbBey1OI |